PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino
dell'ordinamento giudiziario militare).

      1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente l'ordinamento giudiziario militare di cui al regio-decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che i magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi transitino nel ruolo dei magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza e, al momento del transito di ruolo, continuino ad esercitare le funzioni già ricoperte presso gli uffici giudiziari militari. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di centotre unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci di magistrato di cassazione;

          b) prevedere l'istituzione del ruolo speciale dei magistrati militari con le funzioni di cui alla lettera m);

          c) istituire, presso il Ministero della giustizia, l'Ufficio centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile;

          d) stabilire che il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari transiti nel ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza e sia assegnato allo stesso

 

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ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie è aumentata in misura corrispondente agli organici previsti, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, concernenti le cancellerie e le segreterie giudiziarie militari. Il personale amministrativo del Ministero della difesa che presta servizio presso gli uffici giudiziari militari può chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il transito nel ruolo del Ministero della giustizia di corrispondente profilo funzionale;

          e) trasferire alla Procura generale presso la Corte di cassazione le competenze disciplinari della Procura generale militare presso la Corte di cassazione sui magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari militari;

          f) prevedere che il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello sia competente per la cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. È istituita, a tale fine, una sezione specializzata presso il tribunale competente e nella corrispondente corte di appello, per la cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate rispettivamente in primo grado e nel grado di appello. Quando la legge prevede che a decidere sia il tribunale in composizione collegiale e nei procedimenti avanti la corte di appello, un componente del collegio è un ufficiale assegnato quale esperto in materia militare scelto tra gli ufficiali superiori o gli ufficiali generali o gradi corrispondenti delle Forze armate, nominati giudici militari su delibera del Consiglio superiore della magistratura, sulla base di elenchi trasmessi all'Ufficio centrale per la giustizia militare, di cui alla lettera c), dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e dai comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. L'incarico ha durata biennale;

 

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          g) attribuire le funzioni di pubblico ministero ai procuratori della Repubblica presso i tribunali ove ha sede la corte di appello e, in secondo grado, ai procuratori generali presso la corte di appello;

          h) devolvere alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anche le condotte costituenti reato militare commesse da appartenenti alle Forze armate nei confronti delle quali deciderebbe il tribunale in composizione monocratica nelle quali hanno particolare rilevanza l'aspetto disciplinare della condotta e l'ambiente militare nel quale l'evento si è consumato;

          i) prevedere che la sezione specializzata di cui alla lettera f) tratti i reati militari con precedenza rispetto a ogni altro reato. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di formazione delle sezioni previste dall'ordinamento giudiziario militare, dispone l'assegnazione dei magistrati alla sezione specializzata;

          l) istituire presso ogni corpo di polizia giudiziaria avente sede presso i tribunali di cui, alla lettera f) una sezione specializzata di polizia giudiziaria militare. Appartengono a tale sezione membri del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, oppure i comandanti di corpo, di distaccamento e di posto militare del luogo in cui è stato commesso il reato. Tali sezioni provvedono alle notificazioni nei procedimenti per reati militari;

          m) attribuire al Tribunale militare di Roma la competenza per i reati militari commessi all'estero da appartenenti alle Forze armate e le funzioni di magistrato e di tribunale di sorveglianza militari. La funzione requirente è esercitata dalla procura della Repubblica del Tribunale militare di Roma;

          n) rimettere i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi all'autorità giudiziaria ordinaria di cui alla lettera f).

 

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Art. 2.
(Norme procedurali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soppressi il ruolo dei magistrati militari, istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, il Consiglio della magistratura militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, e il Corpo degli ufficiali della giustizia militare, istituito dal regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni.